ART. 12 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

c.1          Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti nominati dall’Assemblea Comunale degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità

c.2          I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.

c.3          Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

c.4          I Revisori dei Conti partecipano di diritto all’Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.

c.5          I Revisori dei Conti sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

c.6          Ove la situazione economico-finanziaria dell’Associazione non dovesse ritenere necessaria la costituzione di un Collegio di Revisori, il Consiglio Direttivo Comunale può richiedere all’Assemblea Comunale degli Associati di provvedere temporaneamente alla nomina di un solo Revisore, dotato di adeguata professionalità.

ART. 11 – IL PRESIDENTE

c.1          Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al proprio interno, presiede l’Avis Comunale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c.2          Al Presidente spetta, inoltre:

  1. convocare e presiedere l’Assemblea Comunale degli Associati, il Consiglio Direttivo Comunale e l’Ufficio di Presidenza, nonché formularne l’ordine del giorno;
  2. curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Comunale;
  3. proporre al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
  4. assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo Comunale, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.

c.3          Nell’espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

c.4          In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

c.5          La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell’assenza o dell’impedimento temporanei del Presidente.

ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE

c.1          Il Consiglio Direttivo Comunale è composto dai membri, eletti dall’Assemblea Comunale degli Associati nel numero stabilito dall’Assemblea elettiva.

c.2          Il Consiglio Direttivo Comunale, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere – che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario – i quali costituiscono l’Ufficio di Presidenza, cui spetta l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.

c.3          Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per l’approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Comunale degli Associati nei termini di cui al  comma 6 dell’art. 8 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione – ove giudicato necessario e/o opportuno – tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall’Assemblea Comunale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

c.4          La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.

c.5          Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

c.6          Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea comunale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.

c.7          In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

c.8          La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all’atto dell’approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

c.9          Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell’ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

c.10        Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell’ordine di cui al comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci al momento statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell’intero Consiglio.

c.11        I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.

c.12        Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l’intero Consiglio.

c.13        Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all’Assemblea Comunale degli Associati, nonché l’esecuzione e l’attuazione delle delibere di quest’ultima e l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

c.14        Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell’incarico.

c.15        Il Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale – fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che li riguardino – con voto consultivo.

c.16        Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo – composto secondo le modalità enucleate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche le competenze del Comitato medesimo –.

c.17        Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Comunale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applica la lett. d) del 2° comma dell’art. 11.

c.18        I poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono essere singolarmente delegati, dall’organo stesso, al Presidente al Vicepresidente, all’Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo, ove nominato.

ART. 09 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 Spetta all’Assemblea:

a) l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull’attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
b) la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo Comunale;
c) l’approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l’espansione dell’Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
d) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale;
e) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci nell’Assemblea Provinciale o equiparata sovraordinata;
f) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
g) l’approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
h) la formulazione all’Assemblea Provinciale della proposta dei candidati alle cariche elettive dell’Avis Provinciale;
i) lo scioglimento dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale ovvero di almeno un terzo degli associati,
j) la nomina dei liquidatori
k) la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;
l) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.
c.2 Le competenze dell’Assemblea Comunale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale.

ART. 08 – L’ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

c.1          Spetta all’Assemblea:

  1. l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull’attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
  2. la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo Comunale;
  3. l’approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l’espansione dell’Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
  4. la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale;
  5. la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci nell’Assemblea Provinciale sovraordinata;
  6. la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  7. la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/organo di controllo;
  8. l’approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
  9. la formulazione all’Assemblea Provinciale della proposta dei candidati alle cariche elettive dell’Avis Provinciale;
  10. lo scioglimento dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale ovvero di almeno un terzo degli associati;
  11. la nomina dei liquidatori;
  12. la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;
  13. ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.

c.2          Le competenze dell’Assemblea Comunale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale.

ART. 07 – ORGANI

c.1          Sono organi di governo dell’Avis Comunale di Stresa:

  1. l’Assemblea Comunale degli Associati;
  2. il Consiglio Direttivo Comunale;
  3. il Presidente e il Vicepresidente;

c.2          Sono organi di controllo dell’Avis Comunale il Collegio dei Revisori dei Conti o, laddove istituto, l’Organo di controllo.

ART. 06 – ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI

c.1          L’Avis Comunale di Stresa può istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o che contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell’Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo Comunale.

c.2          Il Consiglio Direttivo Comunale potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all’ambito di attività associativa.

ART. 05 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

c.1          La qualifica di socio si perde per:

  1. dimissioni;
  2. cessazione dell’attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;
  3. espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l’Associazione e i suoi membri.

c.2          In presenza dei presupposti di cui alla lettera a) e b) del comma 1) del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo Comunale.

c.3          Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie dell’Avis Regionali.

c.4          Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro i 30 giorni successivi all’adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c. 5 dell’art. 16 dello statuto dell’AVIS Nazionale.

c.5          In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo Comunale, il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull’espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.

c.6          Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette il socio dall’Avis Comunale, da quella Provinciale e Regionale sovraordinate e dall’AVIS Nazionale.

c.7          La perdita della qualifica di socio per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta per l’Associazione l’assoluto divieto di utilizzare la denominazione AVIS e l’obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento; in ogni caso, l’efficacia della perdita della qualifica decorre dall’effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell’associazione.

ART. 04 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA

c.1          È socio dell’Avis Comunale di Stresa chi dona periodicamente il proprio sangue ed emocomponenti in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; chi per ragioni di età o di salute ha cessato l’attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa; chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo.

c.2          Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non può superare 1/6 del numero dei donatori periodici dell’Avis Comunale medesima.

c.3          L’adesione all’Avis Comunale di Stresa da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo deve essere deliberata, su istanza dell’interessato, dal Consiglio Direttivo Comunale.

c.4          L’adesione del socio all’Avis Comunale di Stresa comporta l’automatica adesione del medesimo all’AVIS Nazionale, nonché all’Avis Provinciale e Regionale sovraordinate.

c.5          La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5.

c.6          La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

c.7          Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all’Assemblea Comunale degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.

ART. 01 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

c.1          L’Associazione “Avis Comunale di Stresa, Organizzazione di Volontariato OdV, è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue. L’acronimo OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

c.2          L’Avis Comunale di Stresa ha sede legale in Stresa ed attualmente corrente in Via De Martini nr. 20 ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell’ambito del Comune di Stresa.  Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

c.3          L’Avis Comunale di Stresa, che aderisce all’AVIS Nazionale, nonché all’Avis Regionale Piemonte, Provinciale del Verbano, Cusio, Ossola (V.C.O.), è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale, Provinciale e Regionale medesime.

c.4          L’Associazione fa parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) ‘AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale’, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017).