c.1 L’Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L’organo di controllo rimane in carica per quattro anni. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
c.2 L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
c.3 Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
c.4 L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
c.5 Delle proprie riunioni l’Organo di controllo redige apposito verbale.
c.6 I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.